Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede che i crediti d'imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 terminino alla fine del 2025 e vengano sostituiti, dal 2026, da un nuovo iperammortamento.
Il nuovo iperammortamento è valido per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 oppure per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro il 31 dicembre 2026 siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti, destinati a strutture produttive in Italia, in:
Beni 4.0/5.0: Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 e interconnessi al sistema aziendale (inclusi i beni immateriali 4.0, non più agevolabili dal 2025).
Beni materiali destinati all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta (con specifiche limitazioni per gli impianti fotovoltaici).
Soggetti ammessi: Solo imprese
Soggetti esclusi:
Esercenti arti e professioni.
Aziende agricole che determinano il reddito su base catastale (per cui è previsto un credito d'imposta specifico all'art. 96 del Ddl. Bilancio 2026).
Imprese in stato di liquidazione, fallimento o sottoposte ad altre procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive.
Condizioni aggiuntive: Il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
Il beneficio si traduce in una maggiorazione del costo di acquisizione (variazione in diminuzione ai fini IRES e IRPEF, non IRAP) differenziata per importo e tipologia di investimento.
Applicando un’aliquota Ires pari al 24% riepiloghiamo di seguito il risparmio di imposta atteso:
L'aliquota maggiorata ("green") si applica per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici: non inferiore al 3% per l'intera struttura produttiva o non inferiore al 5% per i processi interessati dall'investimento.
Accesso non automatico: Le imprese devono trasmettere comunicazioni e certificazioni in via telematica tramite una piattaforma del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), secondo modelli standardizzati.
Cumulabilità: Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni (nazionali o europee) sugli stessi costi, a condizione che non si coprano le medesime quote di costo e non si superi il costo sostenuto.
Attuazione: L'entrata in vigore è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale (Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che definirà criteri, costo massimo ammissibile e procedure di accesso.